Funzioni e competenze della Giunta
Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (Art. 48, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).
Gli articoli dello Statuto relativi alla Giunta
Art. 20 -Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. Svolge attività di promozione, proposta, iniziativa, impulso, programmazione e gestione amministrativa, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio.
3. Adotta tutti gli atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo a contenuto generale o che presuppongano scelte di tipo discrezionale ove questi non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, ove nominato, e dei responsabili dei servizi.
4. Approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.