Il Sindaco, con ordinanza n. 73 del 20/12/2021, ordina
E’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
a) per tutti i cittadini che partecipino a eventi e manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, in svolgimento all’aperto;
b) Per tutti i cittadini che stazionano all’aperto in prossimità degli Istituti scolastici nelle fasi di entrata e di uscita degli scolari e degli studenti;
c) Per tutti i cittadini in prossimità delle Chiese nella fase di entrata e di uscita dalle celebrazioni liturgiche.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
La presente ordinanza, fatte salve le eventuali maggiori restrizioni che saranno adottate dalle Autorità di governo, è valida per il periodo: 21.12.2021–8.1.2022. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE - MASCHERINE - ALL'APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE