Visti gli articoli 1, 3, 29 e 37 della Costituzione repubblicana, oltre al testo del giuramento di Ippocrate fondante la professione medica, la seguente legge dispone quanto segue:
Art. 1: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano a nascere, fermo restando il diritto di ogni gestante alle cure necessarie alla tutela della propria vita, anche laddove comportassero come effetto indiretto la morte del nascituro. Per le madri cittadine italiane prive di sostegno economico è previsto su richiesta un reddito di maternità di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio, rinnovabili alla nascita di un secondo figlio, vitalizi alla nascita del quarto figlio o di un figlio disabile.
Art. 2: La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano, una volta concretizzato il suo diritto alla nascita, a non essere mai e per nessuna ragione soppresso. Al disabile grave sono garantiti le cure e il sostegno economico per far concretamente fronte alla propria condizione.
Art.3: Coloro che esercitano la professione medica non possono somministrare, neppure se richiesti, farmaci mortali e similmente a nessun donna possono fornire supporto chirurgico o farmacologico (fatta salva l’eccezione prevista all’articolo 1) per provocare un aborto. Chi infrange questa norma è radiato dalla professione medica e punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art.4: I fondi per il reddito di maternità e per il sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5 miliardi di euro annui con risparmi da portare a riserva, sono prelevati dal cespite del bilancio dello Stato che prevede l’innalzamento di spesa per armamenti e difesa militare al 2% del Pil. Tale innalzamento, previsto in 13 miliardi di euro annui a regime, è ridotto a 8 miliardi di euro.
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