L'art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero prevenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DELL'11 MAGGIO 2022.